La Torre di Chia contesa infiamma il dibattito

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Ad agosto, si sa, si ferma un po’ tutto. In parte a causa delle vacanze estive, in parte a causa del caldo. Quest’anno però ad alzare ancora di più la temperatura è la polemica che sta rimbalzando tra giornali, televisioni e social media.

Un comunicato di Confcooperative Lazio riassume gli elementi della controversia.
Al centro della disputa gli usi civici della Torre di Chia rivendicati dal Dominio Collettivo dell’Università Agraria di Chia, Ente esponenziale delle collettività di Chia, nel Comune si Soriano nel Cimino: il soggetto con cui la Società Cooperativa di Comunità Promo Chia gestisce la riqualificata area dove sorge il sito di particolare rilevanza culturale .

Contrario il proprietario, l’attore Gabriele Gallinari, nonostante l’atto di vendita sia stato dichiarato nullo dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per Lazio, Umbria e Toscana.

Pier Paolo Pasolini e la Torre di Chia. Foto tratta da raccontiamoviterbo.it

La storia della Torre di Chia

Pier Paolo Pasolini conobbe e frequentò il territorio di Chia negli anni Sessanta e nel 1970 riuscì ad acquistare il complesso di Colle Casale con i ruderi dell’antico castello e la Torre, come attestano, tra le altre fonti istituzionali, la Provincia di Viterbo e la Rete delle Dimore Storiche del Lazio. Ai piedi della Torre Pasolini fece realizzare la propria abitazione in pietra e vetro, integrata nel paesaggio, e vi trascorse periodi di lavoro negli ultimi anni della sua vita. Dopo la morte del poeta, avvenuta il 2 novembre 1975, il complesso rimase nella disponibilità dei suoi aventi causa. Gli eredi lo misero in vendita all’inizio del 2020, dopo un precedente tentativo di cessione allo Stato che non ebbe esito.

Il 25 febbraio 2021 fu quindi stipulato l’atto notarile con il quale l’attore Gabriele Gallinari acquistò il complesso dai precedenti proprietari.

È precisamente sulla validità di questo trasferimento che è intervenuto il successivo giudizio sugli usi civici: la sentenza commissariale del 2025 ha infatti ricostruito una situazione giuridica del suolo molto più antica delle vicende proprietarie novecentesche e ha ritenuto che i beni interessati rientrassero nella proprietà collettiva della comunità di Chia, con la conseguente nullità della compravendita del 2021.

Il processo instaurato nel 2022 riguarda l’accertamento della natura demaniale-collettiva dei terreni ed immobili e gli effetti giuridici dell’atto di trasferimento stipulato nel 2021.

Gli Atti processuali della controversia.
La vicenda giudiziaria relativa alla Torre di Chia è oggi definita, sul piano processuale, da una sentenza di primo grado pienamente efficace ma non ancora passata in giudicato. Con ricorso depositato il 17 maggio 2022 l’Università Agraria di Chia ha chiesto al Commissario per la liquidazione degli usi civici per Lazio, Umbria e Toscana di accertare la natura giuridica dei terreni e dei fabbricati interessati dalla compravendita stipulata il 25 febbraio 2021. Con sentenza n. 13 del 7 aprile 2025, resa nel procedimento n. 35/2022, il Commissario ha dichiarato che gli immobili individuati al foglio 70, particelle 21, 22, 119, 122 e 123, «costituiscono proprietà collettiva» della comunità titolare del dominio collettivo di Chia, amministrata dall’Università Agraria; ha conseguentemente dichiarato nullo l’atto di compravendita del 25 febbraio 2021 e disposto la reintegrazione degli immobili in favore dell’Università Agraria, affidandone l’esecuzione alla Regione Lazio. La decisione è stata impugnata dall’attore Gabriele Gallinari davanti alla Corte d’Appello di Roma, Sezione speciale usi civici, che non si è ancora pronunciata sul merito dell’impugnazione. Il 14 maggio 2026 la Corte ha invece respinto l’istanza volta a sospendere gli effetti della sentenza commissariale, ritenendo, secondo quanto riferito dall’ANSA, il reclamo «non manifestamente fondato» e fissando la trattazione del merito al 4 luglio 2028.
Il successivo 16 giugno 2026 la Regione Lazio ha avviato il procedimento di reintegra demaniale in esecuzione dell’ordine contenuto nella sentenza del 2025. È pertanto necessario distinguere i due piani: la sentenza n. 13/2025 è allo stato efficace e non sospesa, e il relativo ordine di reintegrazione è entrato nella fase esecutiva; resta tuttavia pendente l’appello, sul quale la Corte non ha ancora pronunciato una decisione di merito. L’esistenza di argomenti difensivi di segno contrario non è stata ignorata, ma è stata valutata e superata dal giudice di primo grado; la correttezza di tale conclusione costituisce ora oggetto del giudizio d’appello ancora pendente. Cosi’ riassume la controversia il comunicato di Confcooperative Lazio.

La definizione dei “domini collettivi”.

Il quadro normativo entro cui la controversia si colloca è quello dei domini collettivi e degli usi civici, oggi disciplinato, oltre che dalla legislazione storica — legge n. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928 — dalla legge 20 novembre 2017 n. 168. Tale legge riconosce i domini collettivi come ordinamenti giuridici primari delle comunità originarie e stabilisce che gli enti esponenziali delle collettività titolari hanno personalità giuridica di diritto privato e autonomia statutaria.

La qualificazione privatistica dell’ente gestore non determina tuttavia la trasformazione dei beni collettivi in normali beni privati liberamente disponibili: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 71 del 2020, ha affermato espressamente che sulla «inderogabile valenza pubblicistica del bene collettivo» non incide la personalità giuridica di diritto privato dell’ente esponenziale. La stessa giurisprudenza costituzionale ha successivamente ribadito la distinzione fra proprietà collettiva e proprietà privata gravata da uso civico e la particolare disciplina dei beni collettivi, caratterizzata, nei casi previsti dalla legge, dai principi di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione.
È quindi inesatto descrivere l’esecuzione della sentenza del Commissario come il trasferimento della Torre allo Stato o come un ordinario passaggio da un proprietario privato a un altro: secondo la qualificazione attualmente risultante dalla sentenza n. 13/2025, la reintegrazione è diretta a ricondurre i beni al patrimonio collettivo della comunità titolare, amministrato dall’Università Agraria. Al tempo stesso, proprio perché la decisione non è definitiva, tale qualificazione deve essere riferita allo stato attuale del giudizio e non presentata come ormai coperta da giudicato.

Un freno alla crescita: la posizione della Cooperativa Promo Chia.

«Chi di fronte a un pronunciamento chiaro e inequivocabile della magistratura continua ad alimentare sterili polemiche non produce altro che danni al nostro amato territorio, afferma Romolo Nicolai, presidente della cooperativa Promo Chia.

Fin da quando siamo nati come cooperativa ci siamo impegnati a fare rete con istituzioni e associazioni della zona con l’intento di valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico di Chia e dintorni. L’obiettivo è quello di contrastare lo spopolamento delle aree interne e la desertificazione demografica che spingono da una parte i giovani ad abbandonare il paese e dall’altra tanti imprenditori a chiudere le loro attività. Il continuo tornare su questioni già chiarite dai giudici ci costringere a rallentare la nostra azione. A discapito della comunità».

Il sostegno di Confcooperative Lazio.

«Il sostegno allo sviluppo delle aree interne è uno dei pilastri essenziali della cooperazione, dichiara Bruna Rossetti, presidente di Confcooperative Lazio Nord. Realtà come Promo Chia dimostrano quanto il modello cooperativo sia in grado di creare spazi di incontro, partecipazione e crescita, valorizzando il patrimonio umano, naturale e culturale attorno ad essi. Sono un esempio virtuoso di collaborazione, cura e capacità di immaginare e costruire un futuro condiviso. Ecco perché saremo a loro fianco finché giustizia non sarà fatta».