E’ trascorso un anno dalla pubblicazione la tutela dell’Ambiente entra in Costituzione, con la riforma degli articoli 9 “tutela ambientale, biodiversità’ ed ecosistemi con paesaggio e patrimonio storico e artistico” e 41 “iniziativa economica non in danno alla salute e all’ambiente”… la tutela penale dei beni culturali, altro tassello del mosaico costituzionale
Stefano Stefanini
NewTuscia – ROMA – Il 22 febbraio scorso, esattamente un anno fa, la Gazzetta ufficiale ha pubblicato il testo della riforma costituzionale che ha modificato gli articoli 9 e 41 della nostra Costituzione repubblicana. Nell’articolo 9 si afferma che “La Repubblica (…) tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni” e che “la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.
La Carta è più verde, e guarda anche alle future generazioni, in un’ottica di sostenibilità.
Inoltre, in conformità con l’articolo 9 della Costituzione (“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”), il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha fissato i concetti guida relativi al pensiero e alle attività sul patrimonio culturale italiano.
Mentre la legge n. 22 del 2022 ha individuato precise fattispecie di reati contro il patrimonio culturale del nostro Paese.
Della tutela penale dei Beni culturali parleremo domani a Viterbo nel Convegno organizzato dal Centro Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici di Viterbo dedicato alla formazione dei Giornalisti e degli Avvocati.
Quindi in un’armoniosa e rilevante sinergia la tutela della salute, dell’ambiente e del paesaggio, della biodiversità e degli ecosistemi, del patrimonio culturale dell’Italia trovano nella Costituzione la loro tutela fondamentale, corroborata dalle disposizioni di ordine penale per chi trasgredisce le relative norme cogenti.
Nell’articolo 41 si afferma che “L’iniziativa economica privata (…) non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente” e che “la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.
Con l’inserimento del principio intergenerazionale, dal 9 marzo in poi verrà di fatto inserito il concetto di sviluppo sostenibile nella legge fondamentale italiana, un traguardo raggiunto su impulso dell’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, reso possibile anche grazie al dialogo costante e trasversale con le forze politiche dell’arco parlamentare.
Siamo davvero di fronte ad un evento storico e, in prospettiva, epocale. Lo avevamo anticipato, nella nostra trasmissione Luce Nuova sui Fatti dedicata all’Ambiente ed ai rischi da inquinamento, personalmente avevo partecipato ad un convegno con il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, prof. Enrico Giovannini (fondatore e già portavoce dell’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile) che aveva annunciato il programmato voto delle Camere per l’inserimento della tutela ambientale nella Carta Costituzionale, divenendo così un principio fondamentale, inderogabile e applicabile con rigore in ogni ambito della vita pubblica, ci auguriamo con una tutela penale adeguata ed effettiva.
La tutela dell’ambiente e’ entrata ieri 8 febbraio 2022 in Costituzione. Con 468 voti a favore e uno solo contrario la Camera ha infatti approvato in via definitiva la riforma che modifica e integra gli articoli 9 e 41 della Carta fondamentale. Essendo stata raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti, il provvedimento entrerà quindi subito in vigore e non ci sarà bisogno di un eventuale referendum confermativo, possibile quando il testo ottiene soltanto la maggioranza assoluta.
In particolare – come specificato in una nota dell’ agenzia ADN cronos – la legge modifica innanzi tutto l’articolo 9, introducendo un terzo comma in base al quale, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamata nel secondo, viene attribuita alla Repubblica anche la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Viene poi inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.
Viene poi modificato l’articolo 41 della Costituzione che regola l’esercizio dell’iniziativa economica. In primo luogo, si interviene sul secondo comma, stabilendo che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana.
Viene modificato il terzo comma, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.
Prevista infine una clausola di salvaguardia, in base alla quale la legge statale che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.
Ci occuperemo quanto prima sul nostro giornale e nelle nostre trasmissioni televisive di questa svolta epocale che guarda e al futuro della casa comune e delle nuove generazioni.
E’ necessario partire da subito nel rendere effettivo il principio giuridico, comportamentale e socio economico della tutela ambientale, della salute e beni culturali, come cardine valoriale di ogni azione pubblica e privata, con la conseguenza che ogni attività economica non potrà svolgersi in contrasto o in danno alla salute ( inserirei in via interpretativa alla sicurezza sul lavoro) e all’ambiente.
L’astrattezza di un principio e di un diritto-dovere fondamentale dal 9 marzo si trasforma in azioni concrete: i giovani che sono scesi in piazza siano “sentinelle” e “cani da guardia”, come anche noi al servizio di una corretta e libera comunicazione!