Stefano Stefanini
NewTuscia – VITERBO – Si svolgerà venerdì 15 ottobre prossimo in provincia l’importante convegno “Il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e la Tuscia: una scelta impossibile”, un dibattito tra enti, associazioni e politica della Tuscia sulla questione dell’individuazione dei siti ove depositare le scorie nucleari.
Per riassumere le problematiche sollevate da inizio anno va fatto un riferimento ai vari Ordini del Giorno di contrarietà alla localizzazione di Deposito nazionale di rifiuti radioattivi nei comuni della Tuscia votati negli organi assembleari: il 18 gennaio scorso ha visto il Consiglio Provinciale di Viterbo. Il 19 gennaio e’ stato approvato, anch’esso all’unanimità, l’Ordine del Giorno proposto all’Assemblea regionale del Lazio dal consigliere Enrico Panunzi.
Il 21 gennaio e’ stata la volta del Consiglio comunale di Viterbo, a cui si sono associati , con i rispettivi documenti consigliari, i vari comuni della Tuscia.
Riportiamo il testo dell’ordine del giorno votato in Consiglio provinciale di Viterbo, che in sintesi riconoscendo l’importanza dell’istituzione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, per la sicurezza nazionale in ottemperanza alle indicazioni della Comunità Europea, riporta che sulla base delle verifiche dei criteri utilizzati per l’individuazione delle aree si è constatato che non vi è alcun riferimento ad altri parametri, come ad esempio gli aspetti più tipici del paesaggio, i vincoli derivanti da beni paesaggistici, la presenza di siti ad elevato interesse archeologico e culturale, che sicuramente interferiscono con la realizzazione del progetto complessivo e che SOGIN non ha affatto considerato;
L’Atto consiliare della provincia rileva come risulta omessa ogni adeguata e doverosa valutazione degli elementi tipici e specifici delle singole localizzazioni individuate nel territorio della Tuscia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il paesaggio naturale ed ambientale, l’aspetto culturale, archeologico, la coltivazione e la produzione di tipicità caratteristiche dei luoghi; come parimenti risulta omessa ogni valutazione con riferimento ai trasporti dei rifiuti radioattivi sulla base della loro attuale posizione e dei quantitativi che dovranno essere trasferiti, tenendo in considerazione le caratteristiche e le carenze delle reti infrastrutturali di comunicazione relative ai siti individuati.
Il documento del consiglio provinciale eccepisce poi che i termini di 60 giorni, concessi per le osservazioni sono inadeguat, in quanto non permettono di svolgere le adeguate valutazioni ed osservazioni da parte degli Enti interessati e si ritiene opportuno, dunque, elevare tale termine a 180 giorni, anche in considerazione dell’attuale stato emergenziale derivante dalla pandemia in corso.
Siena Palazzo Pubblico Allegoria del Buon Governo Ambrogio Lorenzetti 1338-1339.’
L’ Ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale del Lazio il 19 gennaio su proposta del consigliere regionale Enrico Panunzi.
Così si esprime il consigliere regionale eletto nella Tuscia: “Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità il mio ordine del giorno (odg) per dire no all’ipotesi che la Tuscia ospiti il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e il parco tecnologico”.
L’approvazione è arrivata dall’Assemblea riunita il 19 gennaio in seduta straordinaria, su proposta del vice presidente della X commissione Enrico Panunzi, per discutere sul programma nazionale per l’individuazione del sito di stoccaggio delle scorie nucleari.
“Dal Consiglio regionale esce un messaggio chiaro di ferma contrarietà e sono soddisfatto che ci sia stata l’unanimità – prosegue il consigliere regionale Panunzi -.
Riprendiamo alcuni brani della presentazione del Documento regionale nella relazione svolta dal consigliere Panunzi. “Il tema è complesso e la procedura che ha portato alla pubblicazione della carta nazionale delle aeree potenzialmente idonee al deposito viene da una legge dello stato di 11 anni fa, il decreto legislativo 31 del febbraio 2010, con successive modificazioni.
Se questa procedura non va bene va cambiata la legge. Il Governo si è quindi mosso nella legge per attuarla. I depositi odierni sono provvisori. Per mettere in sicurezza i rifiuti a bassa e media radioattività va individuato un sito di stoccaggio, con una soglia di 300 anni. Entrando nel merito, la Regione Lazio, con l’assessore Massimiliano Valeriani, aveva fin da subito espresso un no deciso. E anche dai sindaci della provincia di Viterbo è arrivata una contrarietà unanime. Se quindi c’è la convinzione di seguire questa strada, è indispensabile, inserendosi in quanto prevede il quadro normativo, produrre osservazioni tecniche puntuali. La platea che può farlo è molto ampia. Ci cono quindi tutte le condizioni per dimostrare che la Tuscia non può ospitare il deposito. Auspico, infine, che il Parlamento possa prorogare il termine dei 60 giorni previsti per la presentazione”.
L’ordine del giorno esprime “la ferma contrarietà alla proposta così come elaborata che risulta gravata dall’evidente mancanza di valutazione di criteri socio-economici e non coerente con gli strumenti normativi che la regolano. Inoltre applica criteri autodeterminati che non esprimono compiutamente la tutela di tutti i valori”.
Il documento impegna poi “il Presidente e la Giunta a redigere osservazioni, così come previsto dall’articolo 27 del decreto legislativo 31/2010, al fine di manifestare la netta contrarietà della Regione Lazio all’individuazione del sito per il deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi nel territorio regionale. Di stabilire che le osservazioni dovranno tener conto delle norme a tutela del paesaggio che i criteri utilizzati dalla SOGIN non hanno tenuto in considerazione; dei criteri di localizzazione approvati nell’aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti approvato con delibera di consiglio regionale 4/2020; della normativa regionale, in primis la legge regionale 11/2019 riguardante disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti.
Di stabilire che vengano introdotti anche criteri sanitari nella valutazione dei siti che adesso non sono in alcun modo considerate, considerato che anche l’eventuale successiva VIA non sottoporrebbe l’impianto a Valutazione di impatto sanitario, mentre si ritiene che sia una componente socio-economica importantissima dalla quale non si possa prescindere. Di stabilire che vengano introdotti anche criteri di valutazione con riferimento ai trasporti dei rifiuti radioattivi sulla base della loro attuale posizione e dei quantitativi che dovranno essere trasferiti, tenendo in considerazione le caratteristiche e le carenze delle reti infrastrutturali di comunicazione relative ai siti individuati.
Di considerare ogni elemento tipico e specifico delle singole localizzazioni individuate nel territorio laziale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il paesaggio naturale ed ambientale, l’aspetto culturale, archeologico, la coltivazione e la produzione di tipicità caratteristiche dei luoghi ed ogni elemento rafforzativo tendente a dimostrare l’inadeguatezza del nostro territorio. Di attivare tutte le misure necessarie per verificare l’efficienza delle reti di monitoraggio presso i siti di Borgo Sabotino e Garigliano. Di convocare immediatamente un “tavolo della trasparenza” in tema di gestione delle scorie nucleari, per tutte le finalità relative al Programma nazionale e per la valutazione dello stato di sicurezza degli attuali siti nucleari”.

Vista panoramica del lago di Vico: espressione dell’habitat naturale della Tuscia
Per completezza riportiamo il Documento integrale votato dal Consiglio Provinciale di Viterbo.
ORDINE DEL GIORNO APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE DI VITERBO NELLA SEDUTA DEL 18 GENNAIO 2021, RECANTE LA CONTRARIETA’ DELLA PROVINCIA DI VITERBO ALL’INDIVIDUAZIONE DELLA TUSCIA QUALE SITO UNICO DESTINATO AD OSPITARE IL DEPOSITO NAZIONALE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI – APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;
VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i., recante “Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”;
VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2019, recante “Definizione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi”;
VISTO in particolare, la disposizione di cui all’art. 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 successivamente modificato, che prevede:
– comma 1: “la So.G.I.N. S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA) e dall’ISIN, definisca una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) alla localizzazione del Parco Tecnologico entro sette mesi dalla definizione dei medesimi criteri, proponendone contestualmente un ordine di idoneità sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonché un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso”;
– comma 3: “La proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l’ordine della idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, il progetto preliminare e la documentazione di cui ai commi precedenti sono tempestivamente pubblicati sul sito Internet della Sogin SpA la quale dà contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinché, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica della Sogin SpA appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241”;
– comma 4: “((Entro i centoventi giorni successivi)) alla pubblicazione di cui al comma 3, la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai Ministeri interessati e l’Agenzia, le Regioni, le Province ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1, nonchè l’UPI, l’ANCI, le Associazioni degli Industriali delle Province interessate, le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, le Università e gli Enti di ricerca presenti nei territori interessati. Nel corso del Seminario sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, con particolare riferimento alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti dell’AIEA e dell’Agenzia ed agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente, e sono illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere ed ai benefici economici di cui all’articolo 30”;
– comma 5: “La Sogin SpA, sulla base delle osservazioni emerse a seguito della pubblicazione e del Seminario di cui ai commi precedenti e formalmente trasmesse alla stessa e al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di 30 giorni dal Seminario medesimo, entro i sessanta giorni successivi al predetto termine, redige una versione aggiornata della proposta di Carta nazionale delle aree idonee, ordinate secondo i criteri sopra definiti, e la trasmette al Ministero dello sviluppo economico;
– comma 6: “Il Ministro dello sviluppo economico acquisito il parere tecnico dell’Agenzia, che si esprime entro il termine di sessanta giorni, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la Carta nazionale delle aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico. La Carta è pubblicata sui siti della Sogin SpA, dei suddetti Ministeri e dell’Agenzia”.
CONSIDERATO che l’ISPRA, in data 4 giugno 2014, ha emanato la Guida Tecnica n. 29, recante “Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività” che è stata sottoposta ad un processo di revisione internazionale da parte della IAEA, nonché a una fase di consultazione degli Enti e degli organismi tecnici nazionali interessati;
RILEVATO che nella predetta Guida Tecnica n. 29, ai fini dello svolgimento del processo di localizzazione dell’impianto si è stabilito che si debba tener conto dei seguenti aspetti:
– stabilità geologica, geomorfologica ed idraulica dell’area al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità delle strutture ingegneristiche da realizzare secondo barriere artificiali multiple;
– confinamento dei rifiuti radioattivi mediante barriere naturali offerte dalle caratteristiche idrogeologiche e chimiche del terreno, atte a contrastare il possibile trasferimento di radionuclidi nella biosfera;
– compatibilità della realizzazione del deposito con i vincoli normativi, non derogabili, di tutela del territorio e di conservazione del patrimonio naturale e culturale;
– isolamento del deposito da infrastrutture antropiche ed attività umane, tenendo conto dell’impatto reciproco derivante dalla presenza del deposito e dalle attività di trasporto dei rifiuti;
– isolamento del deposito da risorse naturali del sottosuolo;
– protezione del deposito da condizioni meteorologiche estreme.
ATTESO CHE Con riferimenti ai predetti aspetti sono stati poi definiti nella medesima Guida Tecnica n. 29 i “Criteri di Esclusione” (CE) ed i Criteri di Approfondimento” che rappresentano un insieme di requisiti fondamentali e di elementi di valutazione che devono essere considerati nelle diverse fasi del processo di localizzazione, coerentemente con il livello di dettaglio delle indagini proprio di ciascuna fase.
Nello specifico i “Criteri di Esclusione” sono stati definiti per escludere le aree del territorio nazionale le cui caratteristiche non permettono di garantire piena rispondenza ai requisiti sopra elencati. Tali requisiti, unitamente alle caratteristiche del condizionamento dei rifiuti ed a quelle delle strutture ingegneristiche del deposito, devono assicurare i necessari margini di sicurezza per il confinamento e l’isolamento dei rifiuti dal contatto con la biosfera. L’applicazione dei “Criteri di Esclusione” è effettuata attraverso verifiche basate su normative, dati e conoscenze tecniche disponibili per l’intero territorio nazionale e immediatamente fruibili, anche mediante l’utilizzo dei Sistemi Informativi Geografici.
I “Criteri di Approfondimento” sono stati invece definiti per consentire la valutazione delle aree individuate a seguito dell’applicazione dei criteri di esclusione. La loro applicazione può condurre all’esclusione di ulteriori porzioni di territorio all’interno delle aree potenzialmente idonee e ad individuare siti di interesse. Questi criteri sono altresì utili ai fini dell’eventuale elaborazione di un ordine di idoneità delle aree potenzialmente idonee e per una caratterizzazione dei siti di interesse.
Si specifica nella Guida Tecnica che l’applicazione dei “Criteri di Approfondimento” è effettuata attraverso indagini e valutazioni specifiche, anche al fine di confermare l’assenza di eventuali elementi di esclusione che non sia stato possibile verificare in fase di prima applicazione dei “Criteri di Esclusione”; ovvero che i “Criteri di Esclusione” e i “Criteri di Approfondimento” non sono comunque da ritenersi esaustivi e pertanto eventuali altri aspetti rilevanti, che dovessero evidenziarsi nel corso delle indagini di dettaglio, dovranno essere considerati.
Si riportano di seguito tali criteri:
II.1 Criteri di Esclusione
Sono da escludere le aree:
CE1. vulcaniche attive o quiescenti
CE2. contrassegnate da sismicità elevata
CE3. interessate da fenomeni di fagliazione
CE4. caratterizzate da rischio e/o pericolosità geomorfologica e/o idraulica di qualsiasi grado e le fasce fluviali
CE5. contraddistinte dalla presenza di depositi alluvionali di età olocenica
CE6. ubicate ad altitudine maggiore di 700 m s.l.m.
CE7. caratterizzate da versanti con pendenza media maggiore del 10%
CE8. sino alla distanza di 5 km dalla linea di costa attuale oppure ubicate a distanza maggiore ma ad altitudine minore di 20 m s.l.m.
CE9. interessate dal processo morfogenetico carsico o con presenza di sprofondamenti catastrofici improvvisi (sinkholes)
CE10. caratterizzate da livelli piezometrici affioranti o che, comunque, possano interferire con le strutture di fondazione del deposito
CE11. naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente
CE12. che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati
CE13. che siano a distanza inferiore a 1 km da autostrade e strade extraurbane principali e da linee ferroviarie fondamentali e complementari
CE14. caratterizzate dalla presenza nota di importanti risorse del sottosuolo
CE15. caratterizzate dalla presenza di attività industriali a rischio di incidente rilevante, dighe e sbarramenti idraulici artificiali, aeroporti o poligoni di tiro militari operativi
II.2 Criteri di Approfondimento
Nelle fasi di localizzazione devono essere valutati i seguenti aspetti:
CA1. presenza di manifestazioni vulcaniche secondarie
CA2. presenza di movimenti verticali significativi del suolo in conseguenza di fenomeni di subsidenza e di sollevamento (tettonico e/o isostatico)
CA3. assetto geologico-morfostrutturale e presenza di litotipi con eteropia verticale e laterale
CA4. presenza di bacini imbriferi di tipo endoreico
CA5. presenza di fenomeni di erosione accelerata
CA6. condizioni meteo-climatiche
CA7. parametri fisico-meccanici dei terreni
CA8. parametri idrogeologici
CA9. parametri chimici del terreno e delle acque di falda
CA10. presenza di habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, nonché di geositi
CA11. produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico
CA12. disponibilità di vie di comunicazione primarie e infrastrutture di trasporto
CA13. presenza di infrastrutture critiche rilevanti o strategiche.
RICHIAMATA la nota del Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico del 01 aprile 2019, con la quale è stato richiesto alla So.G.I.N. S.p.A. di tenere conto, in termini di criteri di opportunità socio-ambientale, anche della classificazione sismica definita dalle Regioni;
VISTO che l’articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 ha disposto che i rifiuti radioattivi, a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, dei comandi e degli enti dell’Amministrazione della difesa confluiscano, a titolo definitivo, nel Deposito nazionale e considerato che il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 6 novembre 2020, hanno chiesto all’ISIN di fornire i dati relativi a ciascuna delle tipologie dei rifiuti radioattivi dell’Amministrazione della difesa, tenendo conto, ove possibile sin d’ora, dei volumi che potrebbero avere all’atto del loro conferimento, al fine di prevedere un corretto dimensionamento del Deposito nazionale;
CONSIDERATO che con la CNAPI, l’ordine di idoneità delle aree sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali ed il progetto preliminare del Parco Tecnologico sono definiti dalla So.G.I.N. S.p.A. a titolo di proposta e che, solo a seguito delle procedure di cui ai predetti comma 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 27, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modificazioni, verrà approvata la Carta nazionale delle aree idonee con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
VISTA la pubblicazione avvenuta in data 5/1/2021 della “Proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI), Progetto preliminare del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (DNPT) e dei documenti correlati, con cui si da avvio della consultazione pubblica, come previsto dal D.lgs. 31/2010.”;
VISTO il contenuto della “Proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI), Progetto preliminare del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (DNPT) e dei documenti correlati”.
CONSIDERATO che la nella predetta Proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) taluni territori della Tuscia sono stati individuati quali aree che presentano caratteristiche favorevoli alla individuazione di siti in grado di risultare idonei alla localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, attraverso successive indagini di dettaglio e sulla base degli esiti di analisi di sicurezza condotte tenendo conto delle caratteristiche progettuali della struttura del deposito;
RILEVATA l’importanza dell’istituzione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, per la sicurezza nazionale in ottemperanza alle indicazioni della Comunità Europea;
CONSIDERATO tuttavia che sulla base delle verifiche dei criteri utilizzati per l’individuazione delle aree si è constatato che non vi è alcun riferimento ad altri parametri, come ad esempio gli aspetti più tipici del paesaggio, i vincoli derivanti da beni paesaggistici, la presenza di siti ad elevato interesse archeologico e culturale, che sicuramente interferiscono con la realizzazione del progetto complessivo e che SOGIN non ha affatto considerato;
CONSIDERATO inoltre che risulta omessa ogni adeguata e doverosa valutazione degli elementi tipici e specifici delle singole localizzazioni individuate nel territorio della Tuscia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il paesaggio naturale ed ambientale, l’aspetto culturale, archeologico, la coltivazione e la produzione di tipicità caratteristiche dei luoghi; come parimenti risulta omessa ogni valutazione con riferimento ai trasporti dei rifiuti radioattivi sulla base della loro attuale posizione e dei quantitativi che dovranno essere trasferiti, tenendo in considerazione le caratteristiche e le carenze delle reti infrastrutturali di comunicazione relative ai siti individuati.
Considerato che i termini di 60 giorni, concessi per le osservazioni, sono inadeguati in quanto non permettono di svolgere le adeguate valutazioni ed osservazioni da parte degli Enti interessati e si ritiene opportuno, dunque, elevare tale termine a 180 giorni, anche in considerazione dell’attuale stato emergenziale derivante dalla pandemia in corso.
Tanto premesso,
ESPRIME
Ferma contrarietà alla “Proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI), Progetto preliminare del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (DNPT) e dei documenti correlati, con cui ha avuto avvio la consultazione pubblica, come previsto dal D.lgs. 31/2010.” pubblicata in data 05.01.2020
DELIBERA
1) di voler porre in essere tutte le iniziative volte a manifestare la netta contrarietà della Provincia di Viterbo all’individuazione del sito per il deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi nel territorio provinciale;
2) di voler appoggiare ogni iniziativa che sarà portata avanti da Regione, Comuni, Università ed Enti di Ricerca presenti sul Territorio, Bio-distretto della Via Amerina e delle Forre, che andranno nella medesima direzione;
3) di impegnare il Presidente, tramite gli uffici competenti, ad offrire ai Comuni ogni supporto tecnico e documentale utile e necessario per la redazione delle Osservazioni previste dalla disposizione di cui all’art. 27 del D.Lgs 31/2010, favorendo ogni utile confronto preliminare tra tecnici e professionalità impegnate, istituendo apposito tavolo tecnico e/o cabina di regia, anche ricorrendo, laddove di necessità, all’ausilio di professionalità esterne;
4) di dare atto che i termini di 60 giorni, concessi per le osservazioni, sono inadeguati in quanto non permettono di svolgere le adeguate valutazioni ed osservazioni da parte degli Enti interessati e di avanzare pertanto, nelle opportune sedi, la richiesta di elevare tale termine a 180 giorni, anche in considerazione dell’attuale stato emergenziale derivante dalla pandemia in corso;
5) Di procedere alla pubblicazione della presente sull’Albo Pretorio del Comune nonché su apposita sezione di Amministrazione Trasparente;