NewTuscia – Sono oltre 2.300 gli emendamenti presentati al Disegno di Legge “Milleproroghe” e molti di essi riguardano in particolare i dirigenti scolastici. La Camera dei Deputati viene chiamata a valutare gli emendamenti inviati da Udir sulla questione dello “Scudo penale” per i presidi; presenti emendamenti anche sul tema della mobilità. Si parla anche della perequazione con le altre aree della pubblica amministrazione. Marcello Pacifico (Udir): “Finalmente dopo tante richieste presentate da noi approdano in un Disegno di Legge tutte le principali proposte di cui Udir si è fatto carico di portare avanti sin dalla sua nascita. Ci auguriamo dunque che esse vengano recepite dalla politica”

In totale sono oltre 2.300 gli emendamenti presentati al Disegno di Legge “Milleproroghe” e molti di essi riguardano in particolare i dirigenti scolastici. La Camera dei Deputati viene chiamata, dopo la bocciatura nel Decreto Semplificazioni e nella Legge di Bilancio, a valutare gli emendamenti inviati da Udir sulla questione dello “Scudo penale” per i presidi sia sulla sicurezza degli edifici che per le eventuali responsabilità derivanti dai contagi Covid-19 qualora il protocollo di sicurezza sia stato rispettato. Sono presenti emendamenti anche sul tema della mobilità con la richiesta di abolizione del vincolo triennale nella sede di servizio per i dirigenti neo assunti e l’aumento della percentuale da destinare alla mobilità interregionale dal 30% al 50% dei posti vacanti e disponibili. In fine, si parla anche della perequazione con le altre aree della pubblica amministrazione

Per Udir l’approvazione di questi emendamenti sarebbe fondamentale per salvaguardare i dirigenti che sono “datori di lavoro” atipici e consentirebbe di poter tornare nella propria regione di residenza svolgendo in modo più sereno il proprio lavoro, ma ci sarebbe anche un riconoscimento economico con una retribuzione equiparata ai dirigenti dell’aree della Pa.

Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Udir, ha affermato che “va bene, così finalmente dopo tante richieste presentate da noi approdano in un Disegno di Legge tutte le principali proposte di cui Udir si è fatto carico di portare avanti sin dalla sua nascita. Ci auguriamo dunque che esse vengano recepite dalla politica”.

Emendamenti Udir

5.34 Dopo il comma 4, aggiungere il seguente

4-bis. I dirigenti scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l’anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a dirigenti scolastici provenienti da altre regioni per il 100 per cento complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all’anno scolastico 2021/2022, i dirigenti scolastici immessi in ruolo nell’anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell’anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022.

5.35 Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All’articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: «al fine della progressiva armonizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «, al fine della totale e completa armonizzazione del trattamento fondamentale e della retribuzione di posizione, parte fissa, del salario accessorio tra i Dirigenti della stessa area e tra dirigenti appartenenti ad aree diverse ma collocati nella stessa fascia».

5.33 Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l’emergenza epidemiologica COVID-19, i Dirigenti Scolastici che hanno ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida «Piano scuola 2020/2021» e a tutti i protocolli di sicurezza previsti dal Ministero della salute e dal ministero dell’istruzione, oltre ai decreti emanati la Presidente del Consiglio dei ministri, non sono punibili penalmente ai sensi dell’articolo 51 del C.P. in quanto l’operato degli stessi deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da una norma giuridica e/o organo superiore.