NewTuscia – CELLERE – Doveva scontare l’affidamento di un anno in prova ai servizi sociali al posto del carcere per una vecchia condanna, ma trascorsi otto mesi ed in seguito all’aggressione da parte sua ai danni del fabbro del paese, il tribunale romano di sorveglianza dispone la revoca, in quanto non computabile, di tutti i mesi trascorsi nella disposizione alternativa.
La decisione incontra il dubbio della Cassazione che vuole che siano spiegate le ragioni della vicenda in cui è incappato il pregiudicato cinquantenne di Cellere che si è visto revocare l’affidamento lo scorso 25 febbraio dopo aver minacciato e percosso un fabbro il 31 gennaio. L’uomo sarebbe stato sotto l’effetto di stupefacenti e avrebbe reagito ad un’espressione forse offensiva da parte dell’artigiano.
Era già noto alle forze dell’ordine dal 2012, quando sequestrò un’assessore comunale, e successivamente, il capodanno dello stesso anno, aveva fatto irruzione incappucciato nella casa del sindaco, minacciandolo con un coltello per farlo inginocchiare. Due tra gli episodi di cui si è reso protagonista a cui fanno eco altre vicende, come l’accusa del ferimento di un cavallo e un pony, quella di decapitazione delle pecore di un vicino e la minaccia ad un cacciatore. Secondo il tribunale di sorveglianza a pesare sulla decisione di revocare la validità degli otto mesi già scontati, sarebbe il proseguimento della condotta provocatoria, non ultimi i fatti accaduti poco prima dell’affidamento e di cui il tribunale non sarebbe stato a conoscenza in quel frangente, ossia il danneggiamento di un veicolo e la successiva intimidazione del proprietario di un esercizio, ripreso dalle telecamere.
Il legale da un lato afferma, invece, che la presunta aggressione ai danni del fabbro sarebbe stata accolta sulla base delle dichiarazioni di quest’ultimo, non verificabili a causa della remissione della querela e comunque smentite da alcune testimonianze che escluderebbero qualunque colluttazione tra il suo assistito e la presunta vittima. Dall’altro sostiene che “il tribunale avrebbe valorizzato alcune condotte asseritamente criminose, obliterando il fatto che il reato di danneggiamento ex art. 635 cod. pen. fosse stato depenalizzato e che le condotte di intimidazione ai danni della titolare di un esercizio commerciale non avevano portato alla iscrizione di alcun procedimento. Per contro invece, non sarebbero state prese in dovuta considerazione le relazioni di carattere positivo del responsabile della protezione civile e del sindaco del paese e gli sforzi del suo cliente di essere assunto come bracciante agricolo a dimostrazione del lavoro di reinserimento sociale che stava portando avanti.
Secondo la Corte di Cassazione il ricorso dell’avvocato della difesa è parzialmente giustificato per quanto riguarda la decorrenza della revoca, dal momento che alcuni degli episodi su cui sarebbe fondata sono avvenuti precedentemente alle restrizioni. Pertanto, sempre secondo la Corte, occorrono ulteriori motivazioni prima di cancellare i mesi di espiazione della pena e andare sostanzialmente a duplicare la sanzione.
L’ordinanza del tribunale di sorveglianza è stata rinviata per un nuovo giudizio.