NewTuscia – VITERBO – “Un numero a così rilevante di persone dimostra che il tema è davvero sentito. Ringrazio il presidente Nicola Zingaretti per la sua presenza, l’assessore Michele Civita, Manuela Manetti, che guida la Direzione regionale Territorio. Un grazie anche al padrone di casa, il rettore Alessandro Ruggieri e al presidente della Camera di commercio di Viterbo Domenico Merlani per i loro saluti. E grazie ai rappresentanti degli ordini professionali.

La legge regionale sulla rigenerazione urbana subentra per certi aspetti alla legge regionale n. 21/2009 e successive modificazioni (il cosiddetto Piano Casa) da cui raccoglie alcuni principi e contenuti riconducendo la normativa in un regime di legislazione ordinaria. Il Piano Casa, come è noto, ha operato fino ad oggi in forma “derogatoria” rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti trattandosi di una “lex specialis” (che ha trovato la sua cornice normativa nell’art. 5 comma 9 del Decreto Legge n. 70/2011 con modifiche dalla legge 12 luglio 2011 n. 106 e dell’art. 2 bis del DPR n. 380/2001) ed il suo limite temporale di applicazione (attraverso le intervenute proroghe) fino al 01.06.2017. La Legge regionale 7/2017 ispirandosi alla normativa sopra citata detta norme in materia urbanistica ed edilizia non limitandosi alla sola “residenza” bensì introducendo aspetti di carattere generale, a normativa nazionale invariata, sulla rigenerazione urbana e sul recupero edilizio, tenendo in considerazione la necessità di limitare nel tempo il consumo del suolo, anche alla luce della proposta di legge nazionale che vede al 2050 una sostanziale riduzione dello stesso pari a zero. La legge riporta le Amministrazioni comunali al centro del loro ruolo specifico ovvero quello della programmazione attraverso scelte finalizzate alla utilizzazione, ma anche alla salvaguardia del proprio territorio, con una particolare attenzione al recupero dell’esistente e alla riqualificazione urbanistica degli ambiti compromessi e carenti di standard e servizi. Anche le modalità operative ed il rapporto dei ruoli tra pubblico e privato risultano sostanzialmente diversi: il Piano casa operava, come detto, in un regime derogatorio che ha consentito per interventi di una certa consistenza, attraverso lo strumento della conferenza di servizi di cui alla L. 241/90, di approvare progetti vedendo come attori principali sostanzialmente i “privati”, ritagliando in buona sostanza alle Pubbliche Amministrazioni, Comuni e Regioni, quasi esclusivamente il ruolo di verificatori delle compatibilità, in particolare con la strumentazione urbanistica e paesaggistica sovraordinata.

La legge vuole favorire interventi che contribuiscano alla riqualificazione della “città pubblica”, alla riqualificazione degli insediamenti urbanistici, alla realizzazione delle infrastrutture delle attrezzature nelle aree degradate ed alla integrazione dei servizi nelle aree urbane, limitino il consumo di suolo e provvedano alla sicurezza statica dei manufatti edilizi anche mediante interventi di adeguamento sismico e di efficientamento energetico. Nelle aree agricole la legge si applicherà in quelle zone che siano state individuate dal Ptpr come “paesaggio degli insediamenti urbani” e “paesaggio degli insediamenti in evoluzione”, fatto salvo quanto previsto in materia dalla legge regionale “Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale del territorio della regione” (art. 2, comma 4, legge regionale 22/1997). La formulazione prevede inoltre che siano comunque consentiti gli “interventi diretti” nelle zone agricole fino ad un incremento del 20 per cento della volumetria o della superficie per un massimo di 70 metri quadrati

La legge ha richiamato le procedure di approvazione, ormai consolidate contenute nella L.R. n. 22/97, normativa che nel Lazio ha introdotto i programmi integrati di intervento, fissando peraltro tempi certi per la chiusura dei procedimenti. Inoltre, la nuova legge ha inteso ampliare le azioni volte al recupero e alla rigenerazione prevedendo anche premialità legate alla cessione di aree per la realizzazione di opere pubbliche consentendo, questa volta in forza di legge, la possibile perequazione ovvero la delocalizzazione delle cubature oggetto di demolizione su altre aree sostenendone la fattibilità ambientale sociale ed economica. Per l’attuazione degli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana, si prevede il coinvolgimento e la partecipare delle forze sociali che potranno condividerne le scelte. La Legge regionale n. 7/2017 consente azioni volte anche al recupero e sostituzione dei singoli edifici con eventuali cambi di destinazione d’uso ricompresi negli ambiti individuati dalle Amministrazioni comunali ammettendo, per tale finalità specifiche premialità fino al 30%”.

Lo ha detto Enrico Panunzi, consigliere regionale Pd e Presidente della Sesta Commissione consiliare, durante il convegno sulla nuova legge in materia di rigenerazione urbana, che si è svolto oggi  pomeriggio all’auditorium dell’Università della Tuscia.