Stefano Stefanini

Enrico Panunzi

Enrico Panunzi

NewTuscia – ORTE – Nelle ultime interviste concesse nel programma televisivo Fatti e Commenti a chi scrive ed al collega Gaetano Alaimo,  i consiglieri regionali Silvia Blasi (Movimento 5Stelle),  Daniele Sabatini (Cuori Italiani) e Enrico Panunzi (presidente Commissione Lavori Pubblici e assetto del territorio, PD) hanno espresso i caratteri fondamentali e le posizioni diversificate in merito alla proposta di Legge n.365 “Norme per la rigenerazione urbana e il recupero edilizio”, in discussione presso il Consiglio regionale del Lazio, dopo l’approvazione intervenuta nella Commissione presieduta dall’on. Panunzi.

In consiglio regionale del  Lazio in discussione la Legge sul recupero edilizio e la rigenerazione urbana per combattere il degrado di alcune nostre città.

Si tratta di un testo tendente a mettere ordine in una materia complessa, atteso da tempo, che peraltro ha avuto il via libera a due giorni dalla scadenza del Piano Casa di cui non è prevista alcuna proroga. In effetti abbiamo licenziato un testo che non ha valore né derogatorio né temporaneo, ma di una legge ordinaria  destinata a permanere nell’ordinamento normativo regionale. L’obiettivo è quello di favorire interventi che, oltre ad un generalizzato miglioramento del patrimonio edilizio esistente, contribuiscano alla riqualificazione della “città pubblica”, alla realizzazione delle infrastrutture delle attrezzature nelle aree degradate ed alla integrazione dei servizi nelle aree urbane.

Lo scopo della proposta, nelle intenzioni della Giunta, è quello di favorire la riqualificazione di aree urbane degradate, di migliorare le dotazioni pubbliche territoriali, di razionalizzare il patrimonio edilizio esistente, di adeguarlo alle norme antisismiche, di incoraggiare il miglioramento della qualità architettonica e le sostenibilità energetico ambientale.

La legge persegue, secondo quanto si legge nella relazione di accompagnamento, “la riqualificazione della città esistente diminuendo il trend del consumo del suolo, in aderenza all’obiettivo europeo del 2050 con il consumo di suolo pari a zero, e aumentando le dotazioni territoriali con la realizzazione di nuove opere pubbliche ovvero il completamento e l’integrazione di quelle esistenti”.
Tra gli obiettivi della proposta anche la semplificazione delle procedure.

L’ambito di applicazione si vuole circoscritto agli edifici in regola o condonati che sono presenti in zone già urbanizzate. Escluse espressamente le aree agricole e quelle destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale. “Un ruolo centrale è riconosciuto ai Comuni”, ha sottolineato Michele Civita. La normativa, infatti, fa spesso rinvio a questi enti locali per scelte e valutazioni degli interventi di rigenerazione o di recupero, fermi i limiti dati da piano territoriale paesistico regionale (Ptpr) e strumenti urbanistici. Spetterà proprio ai Comuni definire gli ambiti territoriali per gli interventi di rigenerazione urbana, riqualificazione degli edifici e recupero edilizio. La proposta punta a definire, inoltre, la disciplina dei cambi di destinazione d’uso, degli interventi diretti, di quelli con permesso di costruire convenzionato e di quelli per valorizzare la fruizione dei territori costieri, nel rispetto di Ptpr e previa autorizzazione paesaggistica.

Daniele Sabatini

Daniele Sabatini

Un ruolo centrale è riconosciuto ai Comuni.Nei  nove articoli della legge  si attribuisce alle amministrazioni comunali un ruolo centrale nella   scelta,  nella valutazione e nella programmazione  negli interventi di rigenerazione urbana e di recupero edilizio. 

Fondamentali le previsioni  in materia di efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio edilizio. Sono stati approvati emendamenti sulle zone agricole fornendo risposte  alle esigenze ed attività specifiche delle stesse, completando per così dire le previsioni dell’agosto scorso sulla multifunzionalità. E’ stata demandata ai Comuni la decisione sull’istituzione del pagamento del  contributo straordinario.

Altro importante emendamento quello che ha chiarito le previsioni  introdotte con la proroga prevista dalla legge di stabilità, eliminando le disparità tra quanti dovevano attenersi al piano casa presentando le domande entro il 31 dicembre 2016 e quelle presentate dal 1 gennaio 2017 al 1 giugno, prevedendo ulteriori 30 giorni per la presentazione della documentazione a corredo.

Fondamentale anche l’emendamento presentato dalla “Commissione Terremoto” che consente ai Comuni del cratere, come individuati nell’allegato 1  del DL 189/2016, e nella sola fase di ricostruzione, varianti al Piano di Fabbricazione.     

Nei primi due articoli sono affrontate le disposizioni che definiscono, rispettivamente, finalità e ambiti di applicazione della legge e disciplinano i programmi di rigenerazione urbana. Sono previsti interventi nelle  zone individuate dal Piano territoriale paesistico regionale (Ptpr) come “paesaggio degli insediamenti urbani” e “paesaggio degli insediamenti in evoluzione”.

Le opportunità di finanziamento  da utilizzare per la realizzazione di varianti di collegamento tra nodi di interscambio tra modalità di trasporto ferroviario, veicolare e merci.

L’articolo 2 definisce invece il ruolo dei Comuni nella definizione degli ambiti territoriali per interventi complessi per riqualificare il contesto urbano e dotarlo di opere pubbliche.   Pensiamo ad un’opera fondamentale per la viabilità  di interscambio auto-treno-gomma del nodo viario di  Orte, il più importante della Tuscia  e  per certi aspetti del per capirci la variante di collegamento tra il parcheggio di interscambio della stazione  ferroviaria con l’area autostradale e interportuale, all’intersezione tra viabilità autostradale, l’itinerario Europeo E45 e di collegamento tra Mestre-Ravenna e Civitavecchia,  con alleggerimento notevole di traffico e inquinamento cittadino. S

Vengono poi previsti articoli che riguardano le disposizioni per il cambi di destinazione d’uso degli edifici (articolo 4), gli interventi da attuarsi con il permesso di costruire convenzionato (articolo 6) e le dotazioni territoriali e le disposizioni comuni (articolo 7). L’art. 7 bis  invece riguarda le aree demaniali e gli arenili.

Tra le norme da segnalare quella secondo cui toccherà ai comuni, anche su proposta dei privati, individuare gli ambiti territoriali di riqualificazione urbana e recupero edilizio nei quali saranno consentiti – acquisito il titolo abilitativo o il permesso di costruire convenzionato – interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con il riconoscimento di una volumetria o di una superficie lorda aggiuntive al massimo del 30 per cento. Consentiti i mutamenti di destinazione d’uso previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti o compatibili e complementari all’interno di specifiche categorie funzionali.  Consentite, a particolari condizioni dettate dalla futura legge, le delocalizzazioni delle ricostruzioni in aree trasformabili all’interno dell’ambito territoriale. Introdotto un incremento delle premialità del 5 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzate attraverso concorsi di progettazione per garantire una maggiore qualità degli interventi stessi.

Sono state invitate in audizione 32 associazioni di cui 23 sono intervenute apportando validi contributi con osservazioni specifiche. Al di là degli aspetti tecnici quello da mettere in evidenza è che siamo di fronte ad una legge che ha diverse finalità: incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate, limitare il consumo di suolo (in aderenza ai dettami europei), provvedere alla sicurezza statica dei manufatti edilizi anche mediante interventi di adeguamento sismico, favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.