Con l’avvento dei mesi estivi si registra spesso una crescita della domanda relativa agli interventi edilizi volti a migliorare la vivibilità degli spazi esterni. Per chi vive in città, può essere determinante disporre di un ambiente esterno coperto e riparato dal sole: si va dalla semplice installazione di complementi di arredo esterni a vere e proprie opere di restyling dell’outdoor.

Va detto che, in Italia, non è sempre agevole capire quale sia l’iter burocratico previsto per le diverse realizzazioni, poiché la normativa si rivela spesso ricca di lacune e poco chiara.

Come orientarsi nella giungla delle concessioni edilizie? Come si fa ad individuare il titolo abilitativo necessario per costruire una copertura da esterno? E come bisogna comportarsi in territori come quello di Viterbo e dintorni? In questo post vogliamo fare un po’ di luce sulle opere che rientrano negli interventi di “edilizia libera”, quelli per cui non è previsto il rilascio dei permessi edilizi da parte del Comune a meno che non vi siano vincoli di natura particolare.

Pergotende in terrazzo: presupposti per la realizzazione

Per vivere maggiormente gli spazi privati esterni, si opta generalmente per l’installazione di una tenda, o di un pergolato che fornisca una copertura dal sole, dal caldo e dagli agenti atmosferici.

Spesso è difficile interpretare la normativa per individuare la categoria di riferimento della struttura che si vuole realizzare e risalire al titolo abilitativo necessario per la costruzione, sebbene si tratti di un aspetto determinante per evitare il rischio di commettere un abuso edilizio.

Per quanto concerne la realizzazione di tettoie, pergole e pergotende, va detto che non esiste una normativa applicabile uniformemente all’ambito nazionale, ma vi sono comunque delle linee guida che si possono adottare per orientarsi al meglio nel settore delle concessioni edilizie.

I manufatti per esterni sono caratterizzati da aspetti strutturali differenti e da fattori che ne potrebbero determinare un diverso trattamento in termini abilitativi. Il primo elemento che viene valutato è la funzione del manufatto, ovvero al sua destinazione d’uso: se la funzione della struttura è quella di ombreggiare e schermare dai raggi solari e dagli agenti atmosferici si parla di pergole, o di tende-pergolato; se invece la struttura è volta ad aumentare lo spazio vivibile dell’edificio, in quel caso parliamo di verande.

Secondo la giurisprudenza edilizia italiana, se una struttura è facilmente amovibile e la sua rimozione non comporta opere di demolizione, detta struttura è considerata precaria ed è quindi esclusa dalla categoria dei manufatti che necessitano di permesso per costruire. In questo caso, la struttura amovibile che si intende realizzare rientra negli interventi previsti dall’edilizia libera, a differenza delle strutture fisse che implichino una variazione della volumetria dell’immobile per cui è previsto il rilascio delle autorizzazioni edilizie. Per fornirvi un esempio concreto di quanto vi abbiamo accennato, descriviamo di seguito il precedente di un cittadino romano che ha presentato un ricorso in seguito all’intimazione del Comune di demolire la Pergotenda® da lui costruita sul terrazzo in assenza di autorizzazione. La realizzazione è stata messa in dubbio da un vicino diffidente, ma, dopo un’attenta analisi, il Consiglio di Stato ha stabilito la legittimità della realizzazione senza il rilascio dei permessi in virtù della circolare n. 19137 di Roma Capitale del 2012 riguardante gli interventi edilizi e i relativi titoli abilitativi: la circolare definisce la Pergotenda® come “una struttura di arredo, installata su pareti esterne dell’unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, costituito da struttura leggera e amovibile, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione». Non avendo modificato la volumetria dell’immobile, la struttura è stata assimilata nella categoria delle pergotende per cui non è richiesto alcun permesso edilizio.

Come spiega in modo esaustivo il sito  Pergotende.it, la Pergotenda® è un sistema di copertura a impacchettamento che può presentare dei supporti propri, o può poggiarsi ad una parete già esistente; in entrambi i casi, la realizzazione non produce alcuna variazione alla sagoma dell’edificio e non è dunque vincolata al rilascio dei titoli abilitativi.

Indipendentemente dal modello, la Pergotenda® è considerata come un vero e proprio “arredo da esterno” a patto che presenti dimensioni contenute, sia agevolmente rimovibile e non alteri la destinazione d’uso dell’ambiente cui è destinata.

Chi vive in zone protette o con edifici antichi (il centro storico di Viterbo ne è un esempio) deve però verificare che non vi siano particolari vincoli urbanistici che impediscano la libera installazione della Pergotenda®. Si consiglia di informarsi sempre presso il Comune per scoprire se la propria zona di residenza è soggetta a vincoli di qualche genere.

In conclusione, la realizzazione di una Pergotenda® e le opere di manutenzione della stessa sono assimilabili nelle attività di edilizia libera e non sono subordinate alle autorizzazioni edilizie, ad eccezione di casi particolari in cui vi siano vincoli di natura civile o condominiale.