Diritto in diretta. Considerazioni sulla presunta illegittimità del DPCM del 10/4/20 per violazione degli artt. 1, 4, 16, 32, 35 e 41 della Costituzione (a cura dell’Avv. Roberto Rossi)
NewTuscia – VITERBO – Il DPCM del 10 aprile 2020 è un atto amministrativo del Presidente del Consiglio dei Ministri che, nel momento in cui impone la limitazione della libertà di circolazione delle persone, sulla base di un “contenimento universale” per esigenze sanitarie, si pone in contrasto con gli artt. 16 e 32 Costituzione, oltre ad impedire gravemente lo svolgimento dell’attività lavorativa e di iniziativa economica di cui agli artt. 1 – 4 – 35 e 41 della Costituzione stessa.

Il DPCM del 10 aprile 2020, appare quindi illegittimo perchè adottato in difetto di applicazione di norma presupposta che, appunto, dovrebbe attribuire il potere di emanazione delle restrizioni in capo al Presidente del Consiglio.
Ad onor del vero va detto però che il T.U. delle leggi sanitarie R.D. 1265/1934,Titolo V artt. 253 e ss., prevede la possibilità in capo al Ministro dell’Interno, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, di adottare misure opportune in caso di epidemie, così come l’art. 32 della L. 833/1978 riconosce tale potere, anche sull’intero territorio nazionale, al Ministro della Sanità.